Art. 1.
(Principi generali).

      1. La Repubblica riconosce le attività cinematografiche e audiovisive quale elemento strategico del patrimonio culturale del Paese, strumento di comunicazione e di aggregazione sociale, di affermazione dell'identità nazionale, rilevante dal punto di vista industriale, occupazionale ed economico.
      2. La Repubblica promuove la diffusione dei prodotti cinematografici e audiovisivi nazionali nell'ambito dell'Unione europea e all'estero.
      3. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato sostengono la creatività e la libertà di espressione, promuovono l'innovazione artistica, imprenditoriale e tecnologica, favoriscono lo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva e incentivano la tutela del patrimonio filmico e audiovisivo.